Con un comunicato stampa del 13 ottobre 2020 l’Inps ha fornito chiarimenti in ordine all’incremento delle prestazioni di invalidità civile.

Nella prossima rata di novembre 2020 l’INPS metterà in pagamento la maggiorazione sociale per gli invalidi civili totali al 100%, i sordi, i ciechi civili assoluti ed i titolari di pensione di inabilità ex L.222/1984 che soddisfino i requisiti previsti.

L’incremento fino a €651,51 per 13 mensilità avverrà in modo automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020, per gli invalidi civili al 100%, titolari di prestazioni di invalidità civile, maggiorenni e con un reddito personale annuo pari a €8469,63 (€14.447,42 se il beneficiario è coniugato).

Concorrono alla formazione del reddito i redditi di qualsiasi natura e, quindi, i redditi assoggettati ad IRPEF, a tassazione corrente e separata, i redditi tassati alla fonte ed i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

 

Non concorrono alla formazione del reddito:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo ex L.388/2000;
  • i trattamenti di famiglia;
  • gli indennizzi previsti dalla L.210/1992.

Dovranno, invece, presentare domanda, tramite patronati, Caf o mediante accesso diretto sul sito INPS, i titolari di pensioni di inabilità ex L.222/1984, maggiorenni e che soddisfino i predetti requisiti reddituali.

Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 l’aumento decorrerà dal 01 agosto 2020.

Per le domande presentate in data successiva, la maggiorazione, se dovuta, decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.