Un uomo provoca un sinistro stradale, si allontana dal luogo dell’incidente senza fermarsi e senza fornire le proprie generalità, poi torna indietro e presta soccorso alla vittima.

Ci si è chiesti se l’intervenuto ripensamento possa giustificare una pena meno severa o se possa essere chiesto il proscioglimento per tenuità del fatto. 

 

Nel caso in esame il responsabile dichiarava, infatti, di essersi allontanato temporaneamente per chiedere aiuto ad un conoscente che abitava vicino al luogo dell’incidente.

 

La Cassazione penale ha censurato in modo categorico la condotta dell’uomo, sostenendo che non esistono le condizioni per applicare una causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. L’uomo, infatti, piuttosto che allontanarsi avrebbe dovuto contattare telefonicamente il conoscente o fermarsi insieme alle altre persone presenti in loco, in attesa dell’intervento dei soccorritori.

 

Il ripensamento dell’uomo non può avere alcun rilievo penale, anche in base al principio secondo cui “non rileva il comportamento tenuto dall’agente post delictum”.