ll Decreto legislativo n. 149/2022 ha introdotto importanti novità in materia di mediazione civile. L’obiettivo principale del decreto è quello di promuovere l’efficienza del processo civile e di incentivare la risoluzione alternativa delle controversie.

 

A tal fine, l’art. 7, comma 1, lett. p) del Decreto ha introdotto l’art. 12 bis D.lgs 28/2010, che disciplina ulteriormente il procedimento di mediazione.

La nuova norma prevede delle conseguenze processuali e delle sanzioni più severe per la parte che non si presenta alla mediazione.

 

In particolare, è disposto che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione può essere considerata dal giudice come un argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Se, infatti, una parte decide di non partecipare alla mediazione senza un giustificato motivo, il giudice può ritenere questa decisione come un’indicazione della volontà della parte di non cercare una soluzione alternativa alla controversia e potrebbe influire sul giudizio successivo e sulla decisione del giudice.

 

Inoltre, quando la mediazione costituisce una condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

 

Questa sanzione ha lo scopo di incentivare la partecipazione alla mediazione, poiché la mancata partecipazione potrebbe comportare un notevole dispendio economico.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa sanzione verrà applicata solo se la mediazione costituisce una condizione di procedibilità.

 

La norma prevede, inoltre, che il giudice, se richiesto, possa condannare la parte soccombente, che non ha partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma, equitativamente determinata, in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Questa sanzione è prevista solo nei casi in cui la mediazione costituisce una condizione di procedibilità e solo se richiesta dalla parte.

 

Infine, è previsto che il giudice trasmetta copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti nonché copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.