L’obbligo di mantenimento tra genitori biologici e genitori adottivi.

 

La questione relativa all’obbligo di mantenimento della minore avanzata dalla madre adottiva ex art. 44 lett. d) della L.184/1983 nei confronti della madre biologica, dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale e sottoposta ad amministrazione di sostegno, è stata oggetto di una recente pronuncia del Tribunale di Torino.

 

I giudici di primo grado, pur evidenziando che l’obbligo di mantenimento perdura anche nei confronti dei genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale, hanno ritenuto di dover condividere l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo il quale con la pronuncia di adozione, la titolarità e l’esercizio della potestà genitoriale competono in via principale al genitore adottivo, unitamente al coniuge. 

 

Qualora dovesse cessare l’esercizio della potestà adottiva competerà invece ai genitori biologici corrispondere l’assegno di mantenimento, secondo quanto previsto dall’art.6 comma 1 L.898/1970.

I genitori biologici potranno essere chiamati a corrispondere l’assegno di mantenimento anche nell’ipotesi in cui le risorse economiche dell’adottante e del coniuge dovessero risultare insufficienti, poiché l’intera normativa in materia di adozione ruota attorno al preminente diritto del minore. 

Nel caso in esame, quindi, il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di mantenimento avanzata nei confronti della madre biologica, poiché la madre adottiva non aveva dimostrato di non disporre di mezzi per il mantenimento della minore né era stata privata della responsabilità genitoriale.