Con una interessante pronuncia di settembre 2022 (sentenza n.26246 del 6.09.2022), cui si è uniformato anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Suprema Corte di Cassazione ha fatto chiarezza nel delicato ambito dei crediti di lavoro.

 

La Corte ha, infatti, stabilito che il precedente orientamento giurisprudenziale, volto a stabilire la decorrenza del termine per la prescrizione dei crediti di lavoro caso per caso, fosse oltremodo inadeguato ed incerto, nella misura in cui lasciava una ampia discrezionalità ai giudici chiamati a risolvere la questione.

Secondo la Corte, invece, è fondamentale individuare un momento unico di decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro.

Più precisamente, per tutti quei diritti che non risultano prescritti al momento di entrata in vigore della Legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2948 e 2935 cc.

 

Fa eccezione a tale principio il pubblico impiego, che gode di un livello di stabilità e garanzia maggiore rispetto al settore privato.

 

Pertanto, nei rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro comincerà a decorrere, in costanza di rapporto, dal momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere.

 

Alla luce di tale principio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha affermato che il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti certi, liquidi ed esigibili, di cui il lavoratore dipendente è titolare, tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale comincerà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.