Se non è stata presentata una apposita domanda e non ci sono adeguate motivazioni nella sentenza, l’assegno di divorzio deve essere corrisposto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza.

Con un ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la moglie chiedeva l’attribuzione di un assegno divorzile a carico del marito e l’assegnazione della casa coniugale. I giudici di primo grado rigettavano la domanda di concessione dell’assegno divorzile, atteso il tenore modestissimo dei due coniugi, ed assegnavano alla donna esclusivamente la casa coniugale. 

 

Proposto gravame, la Corte di appello, dopo aver integrato l’istruttoria documentale, poneva a carico dell’ex marito un assegno divorzile in favore dell’ex moglie di €200,00 e revocava l’assegnazione della casa coniugale in favore della donna, statuita dai giudici di primo grado.

 

Il marito proponeva ricorso per cassazione in cui denunciava l’omesso esame di fatti decisivi per la soluzione della controversia, quali la costituzione di un nuovo nucleo familiare e l’effettiva consistenza del suo reddito. Il ricorrente rilevava, altresì, l’omessa motivazione da parte dei giudici di appello circa un punto decisivo della vicenda.  Secondo il ricorrente, infatti, la sentenza di secondo grado aveva fatto decorrere l’assegno di divorzio in favore dell’ex moglie dalla domanda di primo grado, piuttosto che dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza che la moglie ne avesse fatto espressa domanda. 

 

La Suprema Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali formatisi sul punto ed ha ribadito che se non sussiste una espressa richiesta di attribuzione dell’assegno di divorzio dalla data della domanda di primo grado, la decorrenza dello stesso deve essere fissata dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

 

Il giudice, tuttavia, pur in assenza di espressa domanda, può far retrocedere la decorrenza alla data della domanda purchè la sua decisione venga adeguatamente motivata. 

 

Nel caso in esame il Giudice di appello, nel riconoscere la spettanza dell’assegno divorzile, non aveva motivato adeguatamente in sentenza la data di decorrenza, pertanto il contributo economico, secondo la Cassazione, non può avere una decorrenza diversa dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. 

 

(Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza n.19330/2020 depositata il 17.09.2020)