La notifica della cartella di pagamento (e di qualsiasi altro atto avente natura giudiziaria o stragiudiziale) tramite posta elettronica certificata,  deve provenire da un indirizzo PEC presente nei pubblici registri.

 

Qualora non si rispetti il dettato della legge 53/1994, la notifica è inesistente.

Tale questione è stata oggetto di valutazione da parte della Commissione Tributaria di Vercelli in un giudizio nel quale un contribuente lamentava che la notifica di due cartelle di pagamento fosse a lui pervenuta tramite PEC da un indirizzo del notificante (mittente) non presente nell’ IPA.

 

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi nel relativo giudizio, riteneva, invece, che l’indirizzo presente nei Registri pubblici dovesse essere solo quello del destinatario della notifica e non anche quello del soggetto (mittente) che effettua la notifica a mezzo posta elettronica certificata.

 

La Commissione Tributaria provinciale di Vercelli, entrando nel merito della  doglianza sollevata dal ricorrente, ha annullato la cartella di pagamento per inesistenza della notifica.

 

I giudici hanno sottolineato che, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita tramite PEC all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) ma, secondo l’articolo 3-bis della legge n. 53/1994, la notificazione di qualsiasi atto deve essere eseguita soltanto da un indirizzo PEC del notificante presente negli elenchi pubblici.

 

L’articolo 3-bis della legge 53/94 prevede, infatti, la possibilità di eseguire per via telematica le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali.

 

L’indirizzo di PEC a cui eseguire la notificazione (destinatario) deve risultare da pubblici elenchi; l’indirizzo di PEC dal quale si esegue la notificazione (mittente) deve anche esso risultare da pubblici elenchi.

 

Tali pubblici elenchi sono individuati dall’articolo 16-ter del D.L. 179/2012 e sono:

 

1.    Domicilio digitale del cittadino, inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, acronimo ANPR (articolo 4 del D.L. 179/2012)

2.    Registro degli indirizzi elettronici delle Pubbliche Amministrazioni, gestito dal Ministero della giustizia (articolo 16, comma 12, del D.L. 179/2012)

3.    Registro delle imprese (articolo 16, comma 6, del D.L. 185/2008) accessibile all’indirizzo http://www.registroimprese.it/

4.    Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, acronimo INI-PEC (CAD, articolo 6-bis D.Lg.s 82/2005)

5.    Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della giustizia